1. Venditore e ambito di applicazione
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (le "Condizioni") si applicano a tutte le offerte, i preventivi, le conferme d'ordine e i contratti di vendita di coltelli industriali, lame e altre parti di taglio (i "Prodotti") da parte di Steellogy — Dominika Smurzyńska, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 33, 25-633 Kielce, Polonia, partita IVA (NIP): PL 9592000954, REGON: 369184244 (il "Venditore"), a qualsiasi cliente professionale (l'"Acquirente"). Per "Ordine" si intende un singolo contratto di fornitura di Prodotti concluso ai sensi delle presenti Condizioni.
1.2. Il Venditore vende esclusivamente a imprese (B2B). Effettuando un ordine, l'Acquirente conferma di agire nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale e non in qualità di consumatore.
2. Documenti contrattuali e ordine di prevalenza
2.1. Il contratto tra le parti (il "Contratto") è costituito esclusivamente da: (a) qualsiasi elenco di deroghe espressamente firmato o accettato via e-mail da rappresentanti autorizzati di entrambe le parti; (b) la conferma d'ordine del Venditore (la "Conferma d'Ordine"); (c) la Specifica Tecnica Approvata identificata in tale Conferma d'Ordine; (d) il preventivo del Venditore; e (e) le presenti Condizioni — in tale ordine di prevalenza.
2.2. Per le questioni tecniche prevale la Specifica Tecnica Approvata. Per le questioni commerciali prevale la Conferma d'Ordine. Una disposizione della Conferma d'Ordine prevale sulle presenti Condizioni solo se identifica espressamente la clausola oggetto di modifica.
2.3. Qualsiasi riferimento al numero d'ordine di acquisto dell'Acquirente, a un portale fornitori, a un manuale fornitori, a un manuale della qualità o a un documento interno ha finalità esclusivamente amministrative di identificazione e non comporta l'incorporazione di alcuna condizione ivi contenuta o richiamata.
2.4. Le condizioni generali dell'Acquirente, le sue condizioni di acquisto e qualsiasi condizione contenuta in un ordine di acquisto o in un portale fornitori, o da essi richiamata, sono espressamente respinte, salvo che il Venditore le accetti in un elenco di deroghe firmato. L'avvio della produzione, la consegna, la conferma di ricezione di un ordine di acquisto o l'utilizzo di un portale fornitori non costituiscono accettazione delle condizioni dell'Acquirente.
3. Preventivi e ordini
3.1. I preventivi sono elaborati sulla base della documentazione tecnica fornita dall'Acquirente — un disegno tecnico, uno schizzo quotato e/o un campione della parte attualmente in uso. L'Acquirente è responsabile dell'accuratezza e della completezza di tale documentazione.
3.2. Salvo diversa indicazione, il preventivo è valido per 30 giorni dalla sua data. I preventivi non sono vincolanti finché il Venditore non conferma l'ordine per iscritto (è sufficiente l'e-mail).
3.3. Il Contratto si conclude nel momento in cui il Venditore invia la Conferma d'Ordine. I Prodotti sono realizzati su ordinazione; l'annullamento è disciplinato dalla clausola 20.
4. Specifica Tecnica Approvata
4.1. Per "Specifica Tecnica Approvata" si intende la specifica tecnica scritta espressamente identificata nella Conferma d'Ordine del Venditore, comprendente il numero di disegno applicabile, la revisione, la data e ogni materiale, trattamento termico, durezza, rivestimento, dimensione, tolleranza, geometria del tagliente e criterio di accettazione espressamente concordati.
4.2. Nessun catalogo, consegna precedente, componente OEM, campione, dichiarazione verbale, scambio di e-mail o contenuto del sito web fa parte della Specifica Tecnica Approvata, salvo espressa incorporazione nella stessa.
4.3. In caso di incongruenza tra un disegno, un campione, un ordine di acquisto, informazioni sulla macchina o altro documento fornito dall'Acquirente, il Venditore può sospendere l'esecuzione finché l'incongruenza non sia stata risolta per iscritto.
5. Campioni usati e reverse engineering
5.1. Qualsiasi campione usato, usurato, danneggiato, modificato o ricondizionato fornito dall'Acquirente costituisce esclusivamente un oggetto di riferimento. Esso non costituisce prova delle dimensioni originali, delle tolleranze, del grado del materiale, del trattamento termico, della durezza, del rivestimento, della geometria del tagliente, della durata utile o delle prestazioni del componente originale, salvo nella misura in cui una determinata caratteristica sia espressamente registrata nella Specifica Tecnica Approvata.
5.2. Qualora il Venditore predisponga un disegno o una proposta tecnica sulla base di un campione o di informazioni incomplete, il disegno e tutte le ipotesi dichiarate devono essere approvati dall'Acquirente prima della produzione. L'approvazione dell'Acquirente conferma che il disegno riflette correttamente l'accoppiamento richiesto, le interfacce e l'applicazione prevista comunicati dall'Acquirente.
6. Progetto dell'Acquirente e proposta del Venditore
6.1. Qualora i Prodotti siano fabbricati secondo un disegno, una specifica, un campione o un'istruzione forniti o approvati dall'Acquirente, l'Acquirente rimane responsabile dell'idoneità di tale progetto alla propria macchina, al proprio processo, alle proprie condizioni operative e all'uso previsto.
6.2. Qualsiasi raccomandazione del Venditore in materia di materiale, durezza, geometria o fabbricazione costituisce una proposta tecnica basata sulle informazioni e sulle ipotesi disponibili in quel momento. Salvo che un criterio di prestazione misurabile sia espressamente incluso nella Specifica Tecnica Approvata, tale proposta non costituisce garanzia di durata utile, numero di cicli, tasso di usura, resa produttiva, assenza di scheggiature o idoneità a uno scopo particolare.
6.3. Il Venditore esercita la ragionevole diligenza professionale nella preparazione di una proposta, ma non è responsabile delle conseguenze derivanti da informazioni incomplete, inesatte o non comunicate riguardanti la macchina, l'installazione, il materiale lavorato, i contaminanti, i parametri operativi o la manutenzione dell'Acquirente.
7. Significato di compatibilità
7.1. Qualsiasi riferimento alla compatibilità con una macchina, un modello, un componente OEM o un numero di parte significa unicamente che il Prodotto è destinato a corrispondere alle interfacce, alle dimensioni o alle altre caratteristiche espressamente indicate nella Specifica Tecnica Approvata.
7.2. La compatibilità non significa che il Prodotto sia fabbricato, approvato, autorizzato, avallato o garantito dal relativo OEM. Essa non implica identità di materiale, durata utile, comportamento all'usura, resa produttiva o prestazioni, salvo espressa conferma mediante criteri di accettazione misurabili nella Specifica Tecnica Approvata.
8. Modifiche e ritardi imputabili all'Acquirente
8.1. Nessuna modifica di quantità, disegno, revisione, materiale, durezza, geometria, tolleranze, documentazione, imballaggio, requisiti di consegna o altra specifica è vincolante se non confermata in un ordine di modifica scritto emesso o accettato dal Venditore (un "Ordine di Modifica"). L'Ordine di Modifica specifica ogni conseguente adeguamento di prezzo, data di consegna, lavori in corso, materie prime, scarti, impegni verso subfornitori e nuove validazioni o ispezioni.
8.2. Le istruzioni verbali, i commenti inseriti in un portale fornitori e le comunicazioni provenienti da personale tecnico privo di poteri di rappresentanza non modificano il Contratto.
8.3. Il Venditore ha diritto a una ragionevole proroga dei termini e al rimborso dei costi conseguenti qualora l'esecuzione sia ritardata da disegni, campioni, approvazioni, informazioni, pagamenti anticipati o altra cooperazione dell'Acquirente mancanti o tardivi.
9. Prezzi e pagamento
9.1. I prezzi si intendono al netto; l'IVA e gli altri oneri applicabili sono aggiunti secondo l'aliquota di legge. Salvo diverso accordo, i prezzi non comprendono il trasporto, l'imballaggio oltre l'imballaggio standard del Venditore, né l'assicurazione.
9.2. I termini di pagamento sono indicati nel preventivo o nella Conferma d'Ordine. Il Venditore può richiedere il pagamento anticipato, in particolare per i primi ordini. Il pagamento si considera effettuato al momento dell'accredito sul conto bancario del Venditore.
9.3. In caso di ritardo nel pagamento il Venditore può addebitare gli interessi legali di mora nelle transazioni commerciali e i costi di recupero previsti dalla legge, nonché sospendere ulteriori consegne e l'accettazione di nuovi ordini fino al saldo di tutti gli importi dovuti.
9.4. Riserva di proprietà. I Prodotti restano di proprietà del Venditore fino al pagamento integrale del prezzo di acquisto.
10. Consegna
10.1. La consegna avviene secondo la regola Incoterms® 2020 indicata nella Conferma d'Ordine (di norma EXW, FCA o DAP, concordata per ciascun ordine). Il rischio passa all'Acquirente conformemente alla regola Incoterms concordata.
10.2. Le date di consegna sono determinate con la dovuta diligenza e sono indicative, salvo espressa conferma come vincolanti. Il termine di consegna non decorre finché tutti i dettagli tecnici non siano stati concordati e l'eventuale pagamento anticipato concordato non sia stato ricevuto.
10.3. Il Venditore ha facoltà di effettuare consegne parziali in misura commercialmente ragionevole.
10.4. Qualora un ritardo imputabile al Venditore superi di 30 giorni una data vincolante confermata, l'Acquirente può, dopo aver concesso per iscritto un ragionevole termine supplementare, recedere dalla parte dell'Ordine in ritardo; ulteriori pretese sono escluse nella misura consentita dalla legge.
10.5. L'Acquirente ispeziona i Prodotti immediatamente alla consegna. I danni da trasporto visibili e le differenze di quantità devono essere segnalati per iscritto entro 7 giorni dalla consegna.
11. Assenza di garanzia commerciale — rimedio contrattuale
11.1. Salvo che la Conferma d'Ordine disponga espressamente diversamente, il Venditore non concede alcuna garanzia commerciale (gwarancja jakości) ai sensi degli articoli 577–581 del Codice civile polacco.
11.2. La garanzia legale per vizi (rękojmia) è esclusa nella massima misura consentita nelle transazioni tra imprese.
11.3. Se l'Acquirente prova che, al momento del passaggio del rischio, un Prodotto non era sostanzialmente conforme alla Specifica Tecnica Approvata, i rimedi espressamente indicati nella presente clausola costituiscono i rimedi contrattuali esclusivi dell'Acquirente per tale non conformità. A scelta del Venditore, il Venditore può: (a) riparare il Prodotto interessato; (b) sostituire il Prodotto interessato; oppure (c) accreditare il prezzo netto pagato per il Prodotto interessato.
11.4. Il rimedio contrattuale è disponibile solo se l'Acquirente notifica al Venditore per iscritto la presunta non conformità entro 7 giorni dalla scoperta e comunque non oltre 6 mesi dalla consegna. Tali termini definiscono la disponibilità del rimedio contrattuale e non intendono modificare alcun termine di prescrizione legale che non possa essere legittimamente modificato mediante accordo.
11.5. Nessuna dichiarazione o garanzia è resa in merito a durata utile, numero di cicli operativi, tasso di usura, resa produttiva, assenza di scheggiature o idoneità a uno scopo particolare, salvo che un criterio di accettazione misurabile sia espressamente incluso nella Specifica Tecnica Approvata.
12. Circostanze escluse
Il Venditore non è responsabile di non conformità, guasti o danni derivanti da: (a) normale usura; (b) installazione, allineamento, montaggio, coppia di serraggio o regolazione errati; (c) funzionamento al di fuori delle condizioni comunicate al Venditore; (d) impostazioni della macchina, protezioni o manutenzione inadeguate; (e) corpi estranei, metalli vaganti, contaminazione o materiale lavorato inidoneo; (f) corrosione, trasporto o stoccaggio impropri dopo il passaggio del rischio; (g) riaffilatura, riparazione, modifica o trattamento termico non autorizzati dal Venditore; (h) uso continuato dopo che un difetto o un comportamento anomalo si è manifestato; (i) un progetto, un'istruzione, un disegno, un campione o una specifica dell'Acquirente; oppure (j) mancata osservanza delle istruzioni scritte espressamente fornite per il Prodotto in questione.
13. Conservazione delle prove e indagine sul reclamo
13.1. Alla scoperta di una sospetta non conformità, di un guasto o di un incidente di sicurezza, l'Acquirente cessa immediatamente l'uso del Prodotto interessato qualora l'uso continuato possa aggravare il danno o pregiudicare l'indagine.
13.2. L'Acquirente pone in quarantena il lotto interessato e conserva: (a) il Prodotto e tutti i frammenti; (b) il materiale lavorato pertinente; (c) l'imballaggio e l'identificazione del lotto; (d) i registri di installazione e manutenzione; (e) le impostazioni della macchina e i dati operativi; (f) le fotografie scattate al momento della scoperta; e (g) ogni altra prova ragionevolmente rilevante per l'analisi delle cause profonde.
13.3. L'Acquirente non altera, riaffila, pulisce in modo distruttivo, smonta per esami distruttivi né smaltisce le prove pertinenti senza prima aver dato al Venditore, al suo assicuratore e al perito incaricato una ragionevole opportunità di partecipare a un'ispezione congiunta documentata. Tale restrizione non impedisce le azioni immediate richieste dalla legge o ragionevolmente necessarie per proteggere la vita o la salute.
13.4. Qualora la mancata conservazione delle prove da parte dell'Acquirente impedisca sostanzialmente un'analisi affidabile delle cause profonde o pregiudichi la difesa del Venditore, la responsabilità del Venditore è ridotta nella misura di tale pregiudizio.
13.5. L'accettazione di un reso, l'emissione di un numero RMA, l'ispezione, la predisposizione di un rapporto 8D, la sostituzione o l'assistenza tecnica provvisoria non costituiscono ammissione di difetto, nesso causale o responsabilità.
14. Onere della prova e nesso causale
14.1. Fatte salve le norme imperative, l'Acquirente deve dimostrare: (a) la Specifica Tecnica Approvata applicabile; (b) una deviazione sostanziale da tale specifica esistente al momento del passaggio del rischio; (c) il danno effettivo lamentato; e (d) un adeguato nesso causale tra la deviazione provata e tale danno.
14.2. Il verificarsi di rotture, usura, ridotta durata utile o fermo macchina non dimostra, di per sé, che il Prodotto fosse non conforme o abbia causato il danno lamentato.
15. Massimale complessivo di responsabilità
15.1. Le limitazioni ed esclusioni contenute nelle presenti Condizioni si applicano a ogni pretesa derivante da o connessa a un Ordine, indipendentemente dal suo fondamento giuridico, incluse non conformità, inadempimento contrattuale (art. 471 e segg. del Codice civile polacco), rimedio contrattuale, negligenza, responsabilità extracontrattuale, manleva, dichiarazioni inesatte e qualsiasi inefficacia di un rimedio esclusivo, nella massima misura consentita dalla legge.
15.2. Tutte le pretese derivanti dal medesimo atto, dalla medesima omissione, dal medesimo presunto difetto, dalla medesima causa profonda o dal medesimo lotto, ovvero da atti sostanzialmente connessi, sono trattate come un unico "Evento di Reclamo". Esse sono soggette complessivamente a un unico massimale di responsabilità applicabile, indipendentemente dal numero di Prodotti, consegne, ricorrenti, fondamenti giuridici, rimedi o notifiche.
15.3. La responsabilità complessiva totale del Venditore per un Evento di Reclamo non supera il prezzo netto pagato o dovuto per gli specifici Prodotti che hanno direttamente dato origine a tale Evento di Reclamo.
15.4. Nulla nelle presenti Condizioni esclude la responsabilità nella misura in cui la sua esclusione sia vietata da norme imperative, inclusa la responsabilità per danni causati intenzionalmente.
16. Danni espressamente esclusi
16.1. In nessun caso il Venditore è responsabile, indipendentemente dalla qualificazione del danno come diretto, indiretto, consequenziale o di altra natura, per: (a) fermi di produzione, fermo macchina o manodopera inattiva; (b) perdita di produzione, profitto, ricavi, contratti, opportunità commerciali, risparmi attesi o avviamento; (c) perdita o danneggiamento del materiale lavorato; (d) selezione, contenimento, rilavorazione, smontaggio, reinstallazione, calibrazione, pulizia o trasporto urgente; (e) approvvigionamento di beni o servizi sostitutivi; (f) costi di azioni sul campo, ritiro o richiamo volontario; (g) oneri amministrativi interni o tariffe orarie interne; (h) penali contrattuali, crediti di servizio, addebiti retroattivi o manleve imposti all'Acquirente dal proprio cliente; oppure (i) importi pagati nell'ambito di transazioni volontarie concluse senza il previo consenso scritto del Venditore — salvo nella misura in cui tale responsabilità non possa essere legittimamente esclusa.
16.2. Il Venditore non è responsabile delle obbligazioni volontariamente assunte dall'Acquirente verso il proprio cliente o altri terzi, salvo che il Venditore abbia espressamente accettato tale specifica obbligazione nella Conferma d'Ordine.
17. Richiami, azioni sul campo e pretese di terzi
17.1. L'Acquirente notifica immediatamente al Venditore qualsiasi presunta lesione personale, danno materiale rilevante, indagine di un'autorità, pretesa di terzi o potenziale azione sul campo riguardante un Prodotto.
17.2. L'Acquirente non rende ammissioni, non transige pretese di terzi né avvia richiami volontari, ritiri, campagne di selezione o riparazioni sul campo a spese del Venditore senza il previo consenso scritto del Venditore. Al Venditore e al suo assicuratore è data una ragionevole opportunità di partecipare all'indagine, alla difesa, all'analisi delle cause profonde e a ogni decisione riguardante le azioni correttive.
17.3. Tale restrizione non impedisce azioni urgenti richieste da norme imperative o ragionevolmente necessarie per proteggere la vita o la salute, purché l'Acquirente informi tempestivamente il Venditore, conservi le prove disponibili e limiti l'azione a quanto ragionevolmente necessario.
17.4. Ogni costo recuperabile deve essere ragionevole, documentato, mitigato e causalmente riconducibile a una non conformità provata della quale il Venditore sia legalmente responsabile.
18. Compensazione, ritenzione e note di addebito
18.1. L'Acquirente può compensare o trattenere pagamenti solo per pretese: (a) espressamente riconosciute per iscritto dal Venditore; oppure (b) accertate con decisione definitiva di un giudice competente.
18.2. Qualsiasi compensazione deve riguardare le medesime entità giuridiche di Acquirente e Venditore e il medesimo rapporto contrattuale. Non è ammessa alcuna compensazione tra società collegate o tra contratti diversi.
18.3. Una nota di addebito, un addebito retroattivo del fornitore, un calcolo interno dei costi o una richiesta NCR, SCAR o 8D non creano né dimostrano di per sé un debito del Venditore. L'Acquirente paga alla scadenza ogni parte non contestata di una fattura.
19. Approvazione del primo campione
Qualora la Conferma d'Ordine preveda un'ispezione del primo campione (first article), il Venditore può subordinare la produzione in serie all'approvazione scritta del primo campione da parte dell'Acquirente; l'approvazione dell'Acquirente conferma la conformità del primo campione alla Specifica Tecnica Approvata ai fini della quantità restante.
20. Annullamento e recesso per convenienza
20.1. Un Ordine di Prodotti realizzati su misura non può essere annullato senza il consenso scritto del Venditore.
20.2. Se il Venditore acconsente all'annullamento, o se l'Acquirente recede da un Ordine per convenienza, l'Acquirente paga: (a) i Prodotti conformi completati; (b) i lavori in corso; (c) le materie prime e i componenti non annullabili; (d) i costi impegnati verso subfornitori; (e) le ragionevoli spese di annullamento e smobilizzo; (f) i costi di stoccaggio, movimentazione e smaltimento; e (g) gli altri impegni documentati ragionevolmente assunti per l'Ordine.
20.3. La proprietà dei lavori in corso, dei materiali, delle attrezzature o della documentazione passa all'Acquirente solo dopo il pagamento integrale degli importi applicabili.
21. Proprietà intellettuale fornita dall'Acquirente
21.1. L'Acquirente dichiara e garantisce di possedere legittimamente e di essere autorizzato a utilizzare e divulgare ogni disegno, campione, specifica, marchio, numero di parte, fascicolo tecnico e altro materiale fornito al Venditore.
21.2. L'Acquirente manleva e difende il Venditore, i suoi dipendenti, agenti e partner produttivi da pretese di terzi, provvedimenti inibitori, perdite e ragionevoli costi di difesa derivanti dalla fedele esecuzione da parte del Venditore della documentazione o delle istruzioni fornite dall'Acquirente. Tale manleva non si applica nella misura in cui la pretesa derivi da una modifica autonoma non autorizzata consapevolmente introdotta dal Venditore.
21.3. L'Acquirente notifica tempestivamente al Venditore ogni brevetto, disegno registrato, obbligo di riservatezza o altra restrizione nota rilevante per i Prodotti richiesti. Il Venditore può sospendere o rifiutare l'esecuzione qualora sospetti ragionevolmente che la produzione o la consegna possano violare diritti di terzi.
22. Proprietà intellettuale preesistente del Venditore e know-how produttivo
22.1. Tutto il know-how preesistente e sviluppato autonomamente, i metodi di produzione, le conoscenze metallurgiche, i programmi CNC, i parametri di trattamento termico, le attrezzature, i concetti di utensileria, i metodi di ispezione e le soluzioni tecniche generali restano di proprietà esclusiva del Venditore. La consegna dei Prodotti non trasferisce alcun diritto di proprietà intellettuale sul processo produttivo o sulla documentazione tecnica del Venditore.
22.2. Le attrezzature di proprietà dell'Acquirente esistono solo qualora le relative attrezzature siano espressamente identificate come di proprietà dell'Acquirente, quotate separatamente e integralmente pagate.
23. Riservatezza e partner produttivi
23.1. Ciascuna parte protegge le informazioni riservate dell'altra parte con almeno ragionevole diligenza e le utilizza esclusivamente per l'esecuzione o la ricezione delle prestazioni previste dal Contratto. Su richiesta, le parti concludono un NDA separato prima dello scambio di disegni o campioni.
23.2. Le informazioni riservate possono essere divulgate, secondo il principio della necessità di conoscere, a dipendenti, consulenti professionali, assicuratori, subfornitori qualificati e partner di produzione o di trattamento termico vincolati da adeguati obblighi di riservatezza.
23.3. L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni delle quali la parte ricevente possa dimostrare che: (a) erano legittimamente note senza restrizioni; (b) sono divenute pubbliche senza violazione; (c) sono state legittimamente ricevute da un terzo; oppure (d) sono state sviluppate autonomamente senza uso delle informazioni riservate. La divulgazione richiesta dalla legge o da un'autorità competente è consentita, a condizione che la parte interessata ne sia informata in anticipo ove legalmente consentito.
23.4. L'obbligo si applica per 5 anni dalla divulgazione. I segreti commerciali restano protetti finché conservano lo status giuridico di segreto commerciale. Il Venditore può conservare copie di archivio necessarie a fini legali, assicurativi, di controllo qualità e probatori.
24. Subappalto e soggetti protetti
24.1. Il Venditore può avvalersi di subfornitori qualificati per la produzione, il trattamento termico, il rivestimento, la logistica e le prove nell'esecuzione di un Ordine. Il Venditore rimane responsabile della loro prestazione solo nella misura e nei limiti applicabili al Venditore ai sensi del Contratto.
24.2. Ogni limitazione, esclusione, difesa e massimale di responsabilità di cui beneficia il Venditore va a beneficio anche dei suoi dipendenti, agenti, rappresentanti, subfornitori e partner produttivi. Nella massima misura consentita dalla legge, l'Acquirente non agisce nei confronti di tali soggetti qualora la pretesa derivi dall'esecuzione del Contratto e avrebbe potuto essere fatta valere nei confronti del Venditore.
25. Forza maggiore
Il Venditore non è responsabile per inadempimenti o ritardi causati da eventi al di fuori del suo ragionevole controllo, incluse interruzioni nell'approvvigionamento di materie prime o energia, interruzioni dei trasporti, scioperi, atti dell'autorità, epidemie, guerre o calamità naturali. Se tale evento perdura per oltre 60 giorni, ciascuna parte può recedere dalla parte non eseguita dell'Ordine; l'Acquirente paga i Prodotti già fabbricati o in corso di lavorazione.
26. Sanzioni e controlli sulle esportazioni
26.1. Ciascuna parte rispetta le norme applicabili in materia di sanzioni, controllo delle esportazioni e dogane. L'Acquirente fornisce su richiesta informazioni accurate su destinatario, utilizzatore finale, uso finale e destinazione e non devia i Prodotti in violazione della legge applicabile.
26.2. Il Venditore può sospendere o rifiutare l'esecuzione senza incorrere in responsabilità nella misura in cui l'esecuzione sia vietata, richieda un'autorizzazione non disponibile o esponga il Venditore a un rischio rilevante di violazione delle norme applicabili in materia di sanzioni o controllo delle esportazioni.
27. Intero accordo e assenza di affidamento
27.1. I documenti contrattuali elencati nella clausola 2.1 costituiscono l'intero accordo relativo al rispettivo Ordine. L'Acquirente conferma di non aver fatto affidamento su alcuna dichiarazione, previsione, stima, contenuto del sito web, descrizione di catalogo, campione, consegna precedente o rappresentazione non espressamente incorporata nei documenti contrattuali.
27.2. Nulla nella presente clausola esclude la responsabilità per dichiarazioni intenzionalmente false nella misura in cui tale responsabilità non possa essere legittimamente esclusa.
28. Rappresentanti autorizzati e modifiche
28.1. Solo le persone espressamente autorizzate a negoziare condizioni commerciali possono approvare modifiche, rinunce, assunzioni di responsabilità, penali, manleve o deroghe alle presenti Condizioni. Le istruzioni o dichiarazioni del personale tecnico, di produzione, della qualità o della logistica non modificano il Contratto, salvo conferma scritta di un rappresentante autorizzato.
28.2. Il mancato o ritardato esercizio di un diritto non costituisce rinuncia.
29. Legge applicabile e foro competente
29.1. Le presenti Condizioni e tutti i Contratti conclusi ai sensi delle stesse sono regolati dal diritto polacco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
29.2. Tutte le controversie sono risolte dal tribunale ordinario polacco competente per la sede legale del Venditore.
29.3. Le presenti Condizioni sono pubblicate in più versioni linguistiche; in caso di divergenze prevale la versione inglese, salvo che norme imperative dispongano diversamente.
30. Disposizioni finali
30.1. Il Venditore può modificare le presenti Condizioni; a un determinato Ordine si applica la versione in vigore alla data della Conferma d'Ordine.
30.2. Qualora una disposizione delle presenti Condizioni sia invalida o inefficace, le restanti disposizioni restano in vigore; la disposizione invalida è sostituita da una disposizione valida quanto più vicina al suo scopo commerciale.
30.3. Contatto per le questioni relative alle presenti Condizioni: info@steellogy.com, +48 732 059 424.
